Art. 14

Scambio di informazioni in una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all’ABE e al membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sull’ente o sulla succursale che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   Il membro del collegio delle autorità di vigilanza che viene a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare un ente o una succursale del gruppo stabiliti in uno Stato membro lo comunica senza indebito indugio all’autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza siano adeguatamente informati in merito: a) alla valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza di cui all’; b) alla risposta prudenziale coordinata di cui all’, comprese le azioni adottate o pianificate, e al relativo monitoraggio ai sensi dell’; c) alle misure di intervento precoce adottate conformemente agli della direttiva 2014/59/UE, a seconda del caso, tenendo conto della necessità di coordinamento di dette misure ai sensi dell’articolo 30 della stessa direttiva o della definizione delle condizioni per la risoluzione ai sensi dell’articolo 32 della stessa direttiva. 4.   Se è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la situazione di emergenza è gestita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza sul soggetto del gruppo in questione, insieme all’autorità di vigilanza su base consolidata. 5.   Le informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni. 6.   Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.
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Scambio di informazioni in una situazione di emergenza (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/790) — Testo vigente | Portale Normativo