Art. 27
Coordinamento, monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento, monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Nell’elaborare la risposta coordinata a una situazione di emergenza di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro d’origine tiene adeguatamente conto dei pareri dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate dalla situazione di emergenza.
2. Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine coordina il monitoraggio dell’attuazione delle azioni previste dalla risposta prudenziale coordinata.
3. I membri del collegio delle autorità di vigilanza informano l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’andamento della situazione di emergenza e dell’attuazione delle azioni concordate riguardanti le succursali situate nella loro giurisdizione.
4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’ABE, gli aggiornamenti relativi al monitoraggio della risposta prudenziale coordinata.
5. L’elaborazione della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza quale indicata all’ e l’elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
Storico versioni
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