Art. 25
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. Le informazioni di cui all’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
2. Se lo scambio di informazioni o le comunicazioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2025/791 avvengono oralmente, le autorità competenti interessate confermano per iscritto il contenuto di tale comunicazione o informazione senza indebito indugio.
3. Qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza che interessa o può interessare una succursale situata nella sua giurisdizione, il membro del collegio delle autorità di vigilanza lo comunica senza indebito indugio all’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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