Art. 13

Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza 1.   Conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata prepara una proposta per l’elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata sottopone la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri e riserve non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio delle autorità di vigilanza per le situazioni di emergenza. 5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza almeno una volta l’anno e lo aggiornano ove necessario. 6.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
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