Art. 11
Programma di revisione e affidamento di compiti e delega di responsabilità
In vigore dal 23 apr 2025
Programma di revisione e affidamento di compiti e delega di responsabilità
1. Dopo che sono state adottate le decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente di cui all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, i membri del collegio delle autorità di vigilanza forniscono all’autorità di vigilanza su base consolidata i propri contributi per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza comprendente, se del caso, proposte per l’affidamento di compiti e la delega di responsabilità.
3. L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare per iscritto pareri sui settori di lavoro congiunto e su eventuali proposte di affidamento di compiti e delega di responsabilità e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
4. Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutti i pareri e le riserve espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
5. Una volta messo a punto il programma di revisione, l’autorità di vigilanza su base consolidata lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza unitamente agli eventuali accordi da essi conclusi, su base volontaria, in merito all’affidamento di compiti e alla delega di responsabilità conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.
6. Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza è aggiornato almeno una volta l’anno o con maggiore frequenza ove ritenuto necessario sulla scorta del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, ovvero a seguito di decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo 113 della stessa direttiva.
7. L’autorità di vigilanza su base consolidata aggiorna il programma di revisione conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5.
Storico versioni
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