Art. 10

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità 1.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza calcolano gli indicatori di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti presso gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. Gli indicatori concordati sono riportati negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 e si basano sul modello dell’elenco degli indicatori di cui all’allegato II del presente regolamento. 2.   Ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza che partecipa all’elaborazione di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, al fine di pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo citato, comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata, ove pertinenti, i valori degli indicatori concordati per gli enti sottoposti alla propria vigilanza. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce a ciascun membro del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2: a) i valori di cui al paragrafo 2; b) i valori degli indicatori concordati per l’impresa madre nell’UE e a livello consolidato. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 si scambiano i valori degli indicatori concordati almeno una volta l’anno, o con maggiore frequenza ove stabilito da dette autorità competenti. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 2 aggiornano e si scambiano senza indebito indugio i valori degli indicatori di cui al suddetto paragrafo interessati dall’evento.
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