Art. 9

Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni

In vigore dal 23 apr 2025
Notifica di estensioni o modifiche non sostanziali dei metodi interni 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa senza indugio tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza di eventuali estensioni o modifiche non sostanziali di un modello interno approvato che riguardano un ente stabilito in uno Stato membro. 2.   Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza comunica all’autorità di vigilanza su base consolidata le estensioni o modifiche non sostanziali che riguardano uno degli enti sottoposti alla vigilanza di tale membro. 3.   Il membro interessato del collegio delle autorità di vigilanza che nutre dubbi in merito alla classificazione di un’estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi all’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce tale informazione agli altri membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata che nutre dubbi in merito alla classificazione di un’estensione o di una modifica come non sostanziale comunica tali dubbi a tutti i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri discutono in dettaglio di tali dubbi per giungere a una posizione comune sul carattere sostanziale dell’estensione o della modifica. 4.   Qualora reputino che l’ente in questione abbia erroneamente classificato come non sostanziali le estensioni o le modifiche di un modello interno approvato, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza ne informano senza indugio tale ente.
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