Art. 12

Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza utilizzano il modello di cui all’allegato II per comunicare le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791.
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