Art. 18
Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione
In vigore dal 23 apr 2025
Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione
1. Per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine svolge i compiti seguenti:
a)
stabilire e aggiornare la classificazione di un ente;
b)
istituire un collegio delle autorità di vigilanza;
c)
elaborare e aggiornare gli elenchi dei contatti;
d)
concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli articoli da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:790:oj#art-18