Art. 20
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. Quando un’informazione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/791 è ricevuta da un membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette tale informazione agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Qualora ritenga che una qualsiasi delle informazioni di cui al primo comma non sia rilevante per un determinato membro del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro di origine consulta preventivamente tale membro e gli fornisce gli elementi salienti dell’informazione in questione per consentirgli di determinarne la rilevanza.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si trasmettono reciprocamente l’informazione di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato.
3. Se necessario per il funzionamento efficiente ed efficace del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro di origine organizza tale collegio in sottostrutture diverse. Se il collegio delle autorità di vigilanza è organizzato in diverse sottostrutture, l’autorità competente dello Stato membro di origine tiene tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza pienamente informati, senza indebito ritardo, sulle azioni adottate o le misure attuate nelle diverse sottostrutture.
4. L’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune intesa gli strumenti da utilizzare per lo scambio di informazioni e citano specificamente tale intesa negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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