Art. 17
Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Monitoraggio e aggiornamento della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza
1. Ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata coordina il monitoraggio dell’esecuzione delle azioni di vigilanza specificate nella risposta prudenziale coordinata.
2. I membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza informano l’autorità di vigilanza su base consolidata dell’andamento della situazione di emergenza e dell’esecuzione delle azioni di vigilanza riguardanti, a seconda dei casi, i rispettivi soggetti del gruppo.
3. L’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l’ABE, eventuali aggiornamenti sul monitoraggio della risposta prudenziale coordinata. Tali aggiornamenti riguardano il gruppo e i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
4. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza valutano la necessità di aggiornare la risposta prudenziale coordinata tenendo conto delle informazioni reciprocamente scambiate durante il monitoraggio dell’attuazione della risposta.
5. I compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono eseguiti senza indebito indugio.
Storico versioni
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