Art. 18 · Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Art. 18

Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

In vigore dal 23 apr 2025
Classificazione degli enti, istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza, elaborazione di elenchi di contatti e conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione 1.   Per i collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine svolge i compiti seguenti: a) stabilire e aggiornare la classificazione di un ente; b) istituire un collegio delle autorità di vigilanza; c) elaborare e aggiornare gli elenchi dei contatti; d) concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli articoli da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis.
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