Art. 18

Riesame della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

In vigore dal 17 mar 2025
Riesame della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato 1.   L’autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato riesamina tale qualifica periodicamente e almeno nei seguenti casi: a) le informazioni fornite dal dichiarante CBAM autorizzato a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956 sono cambiate; b) l’autorità competente dispone di informazioni indicanti che la condizione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbe non essere più soddisfatta; c) l’autorità competente dispone di informazioni indicanti che i criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 potrebbero non essere soddisfatti; d) il numero EORI è stato invalidato conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   L’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e la Commissione informano senza indugio tale autorità competente qualora il dichiarante CBAM autorizzato abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale o delle norme sugli abusi di mercato in conformità dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riesame della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/486) — Testo vigente | Portale Normativo