Art. 5
Richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente
In vigore dal 17 mar 2025
Richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente
1. L’autorità competente può chiedere al richiedente informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle condizioni e del rispetto dei criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
2. Il richiedente fornisce all’autorità competente le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, compresi, se del caso, i documenti giustificativi, entro il termine fissato dall’autorità stessa. Detto termine non supera i 30 giorni di calendario dalla data della richiesta di informazioni supplementari.
3. Quando l’autorità competente chiede informazioni supplementari, il termine di cui all’, paragrafo 1, può essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni di calendario. L’autorità competente informa il richiedente in merito alla proroga indicando le relative motivazioni.
4. La valutazione di una domanda nei casi in cui siano richieste informazioni supplementari a norma del presente articolo non supera i 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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