Art. 6

Decisione negativa prevista e ricorso

In vigore dal 17 mar 2025
Decisione negativa prevista e ricorso 1.   Qualora intenda rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l’autorità competente ne informa il richiedente e offre la possibilità di presentare osservazioni. 2.   Nella comunicazione al richiedente l’autorità competente indica quanto segue: a) l’intenzione di rifiutare la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e le relative motivazioni; b) il termine entro il quale il dichiarante può presentare le sue osservazioni. 3.   Il termine di cui al paragrafo 2, lettera b), decorre dalla data in cui l’autorità competente ha notificato la comunicazione al richiedente e non supera i 30 giorni di calendario. 4.   Allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente, tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente, può prendere la decisione definitiva. 5.   Se l’autorità competente rifiuta di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e il richiedente ha esercitato il diritto di ricorso, l’autorità competente registra l’esistenza del ricorso e il relativo esito nel registro CBAM.
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