Art. 7
Data di decorrenza degli effetti di una decisione relativa alla domanda
In vigore dal 17 mar 2025
Data di decorrenza degli effetti di una decisione relativa alla domanda
1. La decisione relativa alla domanda ha effetto a decorrere dalla data in cui l’autorità competente registra tale decisione nel registro CBAM e il richiedente riceve notifica di tale decisione nel registro CBAM.
2. Se la registrazione di una garanzia è richiesta a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la decisione di cui al paragrafo 1 prende effetto il giorno della registrazione della garanzia a norma dell’ del presente regolamento.
Storico versioni
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