Art. 13

Costituzione di una garanzia

In vigore dal 17 mar 2025
Costituzione di una garanzia Qualora sia richiesta la costituzione di una garanzia a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, la garanzia è fornita dal richiedente all’autorità competente ed è registrata da tale autorità nel registro CBAM.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo