Art. 14

Monitoraggio della garanzia

In vigore dal 17 mar 2025
Monitoraggio della garanzia 1.   L’autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato effettua il monitoraggio della garanzia. 2.   Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia sia a un livello sufficiente da coprire il numero di certificati CBAM che dovrebbe restituire a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/956 in relazione alle merci importate rispetto alle stime effettuate a norma dell’, paragrafo 5, lettera g), di tale regolamento. 3.   Il dichiarante CBAM autorizzato provvede affinché la garanzia rimanga al livello di cui al paragrafo 2 in qualsiasi momento. 4.   L’autorità competente rivaluta l’importo della garanzia e chiede, se necessario, un adeguamento della stessa per rispettare le disposizioni dell’ del presente regolamento e dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956.
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