Art. 12

Periodo della consultazione

In vigore dal 17 mar 2025
Periodo della consultazione 1.   L’autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a presentare le loro osservazioni in conformità dell’, paragrafo 3. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non supera cinque giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci corrisponde a una tonnellata o meno. 3.   Il termine di cui al paragrafo 1 non supera 15 giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci è superiore a una tonnellata. 4.   L’autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3 in uno dei seguenti casi: a) il richiedente chiede adeguamenti a norma dell’ che sono accettati dall’autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione; b) la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare. c) La proroga di cui alla lettera b) non supera 15 giorni lavorativi. 5.   Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:486:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo