Art. 12 · Periodo della consultazione

Art. 12

Periodo della consultazione

In vigore dal 17 mar 2025
Periodo della consultazione 1.   L’autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a presentare le loro osservazioni in conformità dell’, paragrafo 3. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non supera cinque giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci corrisponde a una tonnellata o meno. 3.   Il termine di cui al paragrafo 1 non supera 15 giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci è superiore a una tonnellata. 4.   L’autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3 in uno dei seguenti casi: a) il richiedente chiede adeguamenti a norma dell’ che sono accettati dall’autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione; b) la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare. c) La proroga di cui alla lettera b) non supera 15 giorni lavorativi. 5.   Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
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