Art. 12
Periodo della consultazione
In vigore dal 17 mar 2025
Periodo della consultazione
1. L’autorità competente fissa un termine entro il quale le parti consultate sono tenute a presentare le loro osservazioni in conformità dell’, paragrafo 3.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera cinque giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci corrisponde a una tonnellata o meno.
3. Il termine di cui al paragrafo 1 non supera 15 giorni lavorativi se, in base alle informazioni fornite nella domanda, il volume annuo stimato delle importazioni di merci è superiore a una tonnellata.
4. L’autorità competente può prorogare il termine stabilito per la consultazione conformemente ai paragrafi 2 e 3 in uno dei seguenti casi:
a)
il richiedente chiede adeguamenti a norma dell’ che sono accettati dall’autorità competente e pertinenti ai fini della consultazione;
b)
la parte consultata chiede più tempo a causa della natura degli esami da effettuare.
c)
La proroga di cui alla lettera b) non supera 15 giorni lavorativi.
5. Se le parti consultate non reagiscono entro i termini stabiliti per la consultazione a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, le condizioni e i criteri oggetto della consultazione sono considerati soddisfatti.
Storico versioni
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