Art. 16

Adeguamento della garanzia

In vigore dal 17 mar 2025
Adeguamento della garanzia 1.   Se stabilisce che l’adeguamento di una garanzia è necessario per soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/956, l’autorità competente impone al dichiarante CBAM autorizzato di adeguare senza indugio la garanzia. 2.   La decisione di adeguare l’importo di una garanzia si basa sull’importo delle merci importate indicato nella dichiarazione doganale e su altre informazioni pertinenti di cui dispone l’autorità competente. Tali informazioni sono rese accessibili al dichiarante CBAM autorizzato dall’autorità competente. 3.   Il dichiarante CBAM fornisce la garanzia adeguata entro un termine deciso dall’autorità competente non superiore a due mesi dalla richiesta di cui al paragrafo 1. L’autorità competente registra senza indugio nel registro CBAM la garanzia adeguata. 4.   L’autorità competente può prorogare il periodo di cui al paragrafo 3 se il dichiarante CBAM autorizzato presenta una richiesta motivata al riguardo. Se concessa, la proroga del termine non supera i tre mesi dalla richiesta di adeguamento della garanzia effettuata dall’autorità competente. 5.   Se il dichiarante CBAM autorizzato non effettua l’adeguamento della garanzia entro il termine di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4, a seconda dei casi, l’autorità competente avvia la procedura di revoca di cui all’.
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