Art. 9

Violazioni gravi o ripetute

In vigore dal 17 mar 2025
Violazioni gravi o ripetute 1.   I criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se il richiedente, le persone responsabili delle questioni CBAM del richiedente, le persone responsabili del richiedente e le persone che esercitano il controllo sulla gestione del richiedente soddisfano le seguenti condizioni: a) non esiste alcuna decisione, adottata al termine di un procedimento amministrativo o giudiziario, che concluda che tali persone hanno commesso, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato, del regolamento (UE) 2023/956 o degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento; b) non esistono precedenti di reati gravi in relazione alle loro attività economiche nei cinque anni che precedono la domanda. 2.   Se il richiedente è costituito da meno di cinque anni, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta la domanda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone. 3.   L’autorità competente chiede le seguenti informazioni, ove necessario, per stabilire che il richiedente non ha commesso le violazioni gravi o ripetute di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956: a) certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale della persona fisica che chiede l’autorizzazione; b) certificato del casellario giudiziale, o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale, del titolare effettivo della persona giuridica che agisce in qualità di richiedente e dei dirigenti di tale persona giuridica. 4.   Se chiede il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato ai sensi del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale di cui al paragrafo 3, l’autorità competente registra i motivi di tale richiesta. L’autorità competente non conserva il certificato del casellario giudiziale o qualsiasi altro documento accettato a norma del diritto nazionale come certificato del casellario giudiziale dopo aver preso la decisione di concedere l’autorizzazione. Quando è stata adottata una decisione di rigetto della domanda a norma dell’, paragrafo 4, tali certificati o documenti dovrebbero essere conservati solo per la durata del ricorso a norma dell’, paragrafo 5, se del caso. L’autorità competente provvede affinché l’accesso al certificato del casellario giudiziale sia limitato alle persone responsabili, presso tale autorità competente, di effettuare la valutazione delle violazioni gravi o ripetute.
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Violazioni gravi o ripetute (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/486) — Testo vigente | Portale Normativo