Art. 19
Conclusioni del riesame
In vigore dal 17 mar 2025
Conclusioni del riesame
1. Se, sulla base del riesame di cui all’, l’autorità competente che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conclude che è necessario apportare adeguamenti a tale qualifica, comunica senza indugio le proprie conclusioni al dichiarante CBAM autorizzato.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato può rispondere alla comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 1 entro 30 giorni di calendario dalla notifica di tale comunicazione.
3. L’autorità competente avvia la procedura di revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell’ del presente regolamento se, tenendo conto di eventuali osservazioni formulate dal dichiarante CBAM autorizzato a norma del paragrafo 2, conclude che il dichiarante stesso non soddisfa più i criteri e le condizioni per disporre di un’autorizzazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/956.
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