Art. 20

Disposizioni generali concernenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

In vigore dal 17 mar 2025
Disposizioni generali concernenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato 1.   La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata adempie all’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/956 per le merci importate prima della revoca. 2.   La persona la cui qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata revocata può presentare nuovamente domanda di autorizzazione in qualsiasi momento, se sono soddisfatti gli obblighi di cui al paragrafo 1.
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