Art. 21
Procedura di revoca su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato
In vigore dal 17 mar 2025
Procedura di revoca su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato
1. Se il dichiarante CBAM autorizzato chiede la revoca dell’autorizzazione, indica il motivo e la data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto (la «data della revoca»). La data della revoca non può essere anteriore a quella della presentazione della richiesta di revoca. L’autorità competente registra i motivi della richiesta di revoca.
2. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM.
3. Se la data della revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo cade dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate tra il 1o gennaio di tale anno e la data della revoca.
4. Il dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data della revoca di cui al paragrafo 1.
5. Se il dichiarante CBAM autorizzato non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, ne informa l’autorità competente all’atto della trasmissione della richiesta di revoca di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato fornisce all’autorità competente, alla data della revoca, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956.
6. Entro un mese dalla data della revoca l’autorità competente redige la dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5, delle informazioni comunicate a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956.
7. Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal dichiarante CBAM autorizzato che chiede la revoca entro 15 giorni di calendario.
8. Un dichiarante CBAM autorizzato può ritirare la richiesta di revoca dell’autorizzazione in qualsiasi momento prima che l’autorità competente abbia deciso in merito alla richiesta stessa.
9. L’autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato, alla Commissione e alle altre autorità competenti la revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Storico versioni
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