Art. 25
Revoca immediata
In vigore dal 17 mar 2025
Revoca immediata
1. L’autorità competente può decidere di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato nei casi seguenti:
a)
le conclusioni del riesame di cui all’ lo giustificano;
b)
il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato la sua attività economica;
c)
la decisione di concessione dell’autorizzazione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete e il dichiarante CBAM autorizzato sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete.
2. Dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell’, l’autorità competente può notificare senza indugio allo stesso nel registro CBAM la revoca immediata della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e i motivi di tale revoca.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene i requisiti di cui all’, paragrafi da 2 a 7.
4. Se l’autorità competente ha deciso di revocare immediatamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, modifica lo status dell’autorizzazione in «revocata».
Storico versioni
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