Art. 26
Procedura di consultazione per la revoca
In vigore dal 17 mar 2025
Procedura di consultazione per la revoca
1. L’autorità competente avvia la procedura di consultazione con le parti consultate in formato elettronico nel registro CBAM, indica l’intenzione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e chiede, ai fini della decisione, informazioni supplementari sui criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956.
2. Se una delle parti consultate ritiene che il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfi una o più delle condizioni e dei criteri richiesti per l’autorizzazione, il che giustificherebbe la revoca a norma dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, essa notifica la propria posizione, debitamente documentata e giustificata, all’autorità competente che ha avviato la procedura di consultazione.
3. L’autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario al fine di adottare una decisione sulla revoca.
4. L’autorità competente fissa un termine per la procedura di consultazione, che non supera i 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tale autorità competente comunica le condizioni e i criteri che le parti consultate devono esaminare.
L’autorità competente può stabilire un termine più breve se la gravità delle azioni dei dichiaranti CBAM autorizzati lo giustifica.
5. Se le parti consultate non reagiscono entro il termine stabilito per la consultazione, le condizioni e i criteri oggetto della procedura di consultazione sono considerati soddisfatti.
Storico versioni
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