Art. 15
Identificazione delle cripto-attività
In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione delle cripto-attività
Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli , il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica le cripto-attività oggetto dell’ordine o dell’operazione registrati, o utilizzate come mezzo di pagamento, mediante un identificativo del token digitale conforme alla norma ISO 24165 o mediante un identificativo unico equivalente approvato dall’ESMA a livello dell’Unione, che presenti tutte le caratteristiche seguenti:
a)
unico;
b)
neutro;
c)
affidabile;
d)
open source;
e)
scalabile;
f)
accessibile;
g)
disponibile a costi ragionevoli;
h)
soggetto a un quadro di governance adeguato.
Storico versioni
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