Art. 16

Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali

In vigore dal 27 feb 2025
Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali 1.   Se effettua un’operazione integralmente o parzialmente tramite la propria succursale, il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione il codice paese ISO 3166 di tale succursale, conformemente ai campi 7, 16, 34, 42 o 44 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato. 2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione le informazioni seguenti: a) se la succursale ha ricevuto l’ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; b) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che prende la decisione di investimento in questione; c) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione; d) se l’operazione è stata integralmente o parzialmente effettuata su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione avvalendosi del fatto che la succursale è membro di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
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