Art. 16 · Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali

Art. 16

Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali

In vigore dal 27 feb 2025
Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali 1.   Se effettua un’operazione integralmente o parzialmente tramite la propria succursale, il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione il codice paese ISO 3166 di tale succursale, conformemente ai campi 7, 16, 34, 42 o 44 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato. 2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione le informazioni seguenti: a) se la succursale ha ricevuto l’ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente; b) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che prende la decisione di investimento in questione; c) se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione; d) se l’operazione è stata integralmente o parzialmente effettuata su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione avvalendosi del fatto che la succursale è membro di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
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