Art. 14

Identificazione dei clienti che sono persone giuridiche

In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione dei clienti che sono persone giuridiche 1.   Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli , il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica qualsiasi cliente che è una persona giuridica mediante un codice identificativo della persona giuridica corrispondente a tale cliente. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività registrano i codici identificativi delle persone giuridiche che sono conformi alla norma ISO 17442 e sono inseriti nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici. 3.   Se il cliente non dispone di un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, il prestatore di servizi per le cripto-attività gliene procura uno o utilizza un identificativo definito a livello dell’Unione che presenti tutte le caratteristiche seguenti: a) unico; b) neutro; c) affidabile; d) open source; e) scalabile; f) accessibile; g) disponibile gratuitamente o a un costo ragionevole; h) soggetto a un quadro di governance adeguato.
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