Art. 13

Registrazione della ricezione e della trasmissione di ordini a soggetti cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114

In vigore dal 27 feb 2025
Registrazione della ricezione e della trasmissione di ordini a soggetti cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114 1.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività trasmetta un ordine a un soggetto cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra i dettagli dell’ordine trasmesso nei campi specificati nella tabella 2 della sezione 2 dell’allegato, nella misura in cui tali campi sono pertinenti per l’ordine o l’operazione in questione. 2.   Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui agli , a seconda dei casi, sono registrate per ciascun cliente.
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