Art. 6

Conservazione delle registrazioni degli ordini

In vigore dal 27 feb 2025
Conservazione delle registrazioni degli ordini 1.   Per ogni ordine iniziale ricevuto da un cliente e per ogni decisione iniziale di negoziare presa, i prestatori di servizi per le cripto-attività registrano e conservano i dettagli di cui alla sezione 2, tabella 2, seconda e terza colonna, dell’allegato e i dettagli di cui alla sezione 4, tabella 4, del medesimo allegato, nella misura in cui tali dettagli riguardano gli ordini iniziali e le decisioni di negoziare. 2.   Qualora un’autorità competente esiga uno dei dettagli di cui al paragrafo 1 in conformità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) o d), o dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono tali dettagli come indicato alla sezione 2, tabella 2, quarta colonna, dell’allegato del presente regolamento. 3.   Qualora i dettagli di cui alla sezione 2, tabella 2, dell’allegato del presente regolamento siano richiesti anche dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114 o dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essi sono tenuti conformemente alle norme stabilite in tali regolamenti.
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