Art. 4
Conservazione dei documenti che stabiliscono i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente
In vigore dal 27 feb 2025
Conservazione dei documenti che stabiliscono i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano i documenti che stabiliscono i loro diritti e obblighi in relazione alla prestazione di servizi, come pure quelli che stabiliscono i diritti e gli obblighi dei loro clienti, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla cessazione dell’accordo di prestazione di servizi.
2. Su richiesta di un’autorità competente, presentata prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività conservano i documenti di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di sette anni dalla data di cessazione dell’accordo di prestazione di servizi per le cripto-attività.
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