Art. 5
Conservazione delle registrazioni in relazione alla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
In vigore dal 27 feb 2025
Conservazione delle registrazioni in relazione alla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano registrazioni che consentano loro di distinguere, in qualsiasi momento e senza ritardo, le cripto-attività e i fondi detenuti per un cliente da cripto-attività e fondi detenuti per altri clienti e dalle proprie attività.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni secondo modalità che ne consentono l’utilizzo a fini di audit.
3. Tali registrazioni comprendono quanto segue:
a)
registrazioni che identificano immediatamente i saldi delle cripto-attività e dei fondi detenuti per ciascun cliente;
b)
qualora i fondi dei clienti siano detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i dettagli dei conti in cui tali fondi sono detenuti e i pertinenti accordi tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e gli enti creditizi o le banche centrali presso i quali i fondi dei clienti sono depositati;
c)
i dettagli dei conti aperti presso terzi che detengono cripto-attività per il prestatore di servizi per le cripto-attività e degli accordi di esternalizzazione con tali terzi;
d)
i dettagli dei terzi che svolgono qualsiasi attività esternalizzata a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2023/1114 e i dettagli relativi alle attività esternalizzate;
e)
i nomi e le funzioni delle persone responsabili della custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività;
f)
gli accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti sulle cripto-attività e sui fondi.
Storico versioni
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