Art. 2

Tenuta delle registrazioni

In vigore dal 27 feb 2025
Tenuta delle registrazioni 1.   Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall’autorità competente, in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) le autorità competenti possono accedere prontamente a tali registrazioni e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascun servizio per le cripto-attività, attività, ordine o operazione; b) è possibile individuare facilmente eventuali correzioni o altre modifiche apportate alle registrazioni, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non è possibile manipolare o alterare le registrazioni; d) è possibile elaborare i dati mediante un sistema TIC o qualsiasi altro sistema efficiente, qualora il loro volume e la loro natura non permettano di analizzarli facilmente; e) le modalità di conservazione delle registrazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività sono conformi agli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui al presente regolamento, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. 2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni elencate nella sezione 1 dell’allegato, a seconda della natura dei loro servizi e attività. 3.   L’obbligo di conservare le registrazioni di cui alla sezione 1 dell’allegato lascia impregiudicato l’obbligo di conservazione delle registrazioni stabilito in qualunque altro atto dell’Unione.
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