Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«operazione»: la conclusione di un acquisto o di una cessione di cripto-attività diverse dalle cripto-attività di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
(2)
«effettuare un’operazione»: eseguire un’operazione o trasmettere un ordine di cripto-attività per conto di un cliente;
(3)
«eseguire un’operazione»: prestare uno dei servizi seguenti o svolgere una delle attività seguenti che determinano un’operazione:
a)
ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
b)
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c)
scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività;
d)
decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente;
e)
trasferimento di cripto-attività da o verso conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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