Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 feb 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «operazione»: la conclusione di un acquisto o di una cessione di cripto-attività diverse dalle cripto-attività di cui all’, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114; (2) «effettuare un’operazione»: eseguire un’operazione o trasmettere un ordine di cripto-attività per conto di un cliente; (3) «eseguire un’operazione»: prestare uno dei servizi seguenti o svolgere una delle attività seguenti che determinano un’operazione: a) ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività; d) decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; e) trasferimento di cripto-attività da o verso conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:1140:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo