Art. 15 · Identificazione delle cripto-attività

Art. 15

Identificazione delle cripto-attività

In vigore dal 27 feb 2025
Identificazione delle cripto-attività Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli , il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica le cripto-attività oggetto dell’ordine o dell’operazione registrati, o utilizzate come mezzo di pagamento, mediante un identificativo del token digitale conforme alla norma ISO 24165 o mediante un identificativo unico equivalente approvato dall’ESMA a livello dell’Unione, che presenti tutte le caratteristiche seguenti: a) unico; b) neutro; c) affidabile; d) open source; e) scalabile; f) accessibile; g) disponibile a costi ragionevoli; h) soggetto a un quadro di governance adeguato.
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