Art. 38
Prescrizioni relative ai servizi tecnici
In vigore dal 19 dic 2024
Prescrizioni relative ai servizi tecnici
1. Le autorità di omologazione garantiscono che, prima di designare un servizio tecnico ai sensi dell’, tale servizio soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ad eccezione dei servizi tecnici delle autorità di omologazione e di quelli interni accreditati del fabbricante, di cui all’, i servizi tecnici sono istituiti ai sensi della normativa nazionale e godono di personalità giuridica.
3. I servizi tecnici sono enti terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione della macchina mobile non stradale che sono chiamati a valutare.
Un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione di macchine mobili non stradali oggetto di valutazioni, prove o ispezioni da parte dell’organismo stesso può essere ritenuto conforme alle prescrizioni di cui al primo comma a condizione che ne siano dimostrate l’indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. Il servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetto allo svolgimento delle categorie di attività per le quali sono designati a norma dell’, paragrafo 1, non sono né il progettista, il fabbricante, il fornitore, o il responsabile della manutenzione delle macchine mobili non stradali sottoposte a valutazione, né rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l’uso delle macchine mobili non stradali valutate di cui al paragrafo 3 necessarie per il funzionamento del servizio tecnico né l’utilizzo di tali macchine a fini personali.
5. Il servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudicano la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.
6. Il servizio tecnico e il relativo personale sono indipendenti e svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. Il servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali è stato designato ai sensi dell’, paragrafo 1, dando all’autorità di omologazione designante prova sufficiente di possedere:
a)
personale con competenze, conoscenze tecniche specifiche e formazione professionale opportune e un’adeguata esperienza sufficiente per lo svolgimento delle sue funzioni;
b)
descrizioni delle procedure pertinenti per le categorie di attività per le quali intende essere designato, con la garanzia che le procedure stesse siano trasparenti e riproducibili;
c)
procedure per svolgere le categorie di attività per le quali intende essere designato che tengano debitamente conto del grado di complessità della tecnologia della macchina mobile non stradale in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e
d)
i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni connesse alle categorie di attività per le quali intende essere designato e l’accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Dimostra altresì all’autorità di omologazione designante la sua conformità alle norme stabilite negli atti delegati di cui all’ che sono rilevanti per le categorie di attività per le quali è stato designato.
8. I servizi tecnici, i loro alti dirigenti e il personale addetto alle valutazioni sono imparziali. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati.
9. I servizi tecnici sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile in relazione alle loro attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale dei servizi tecnici è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno, tranne che nei confronti dell’autorità di omologazione designante o qualora lo richieda la normativa dell’Unione o nazionale. Sono tutelati i diritti di proprietà.
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