Art. 37
Informazioni destinate agli utilizzatori
In vigore dal 19 dic 2024
Informazioni destinate agli utilizzatori
1. Il fabbricante non fornisce informazioni tecniche relative ai dati di cui al presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall’autorità competente.
2. Il fabbricante mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni pertinenti e tutte le istruzioni necessarie relative a tutte le condizioni o restrizioni connesse all’uso della macchina mobile non stradale. Le autorità di omologazione forniscono indicazioni sulle informazioni e istruzioni minime che devono essere messe a disposizione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate a integrazione del manuale dell’operatore specifico per l’uso su strada.
4. Il manuale dell’operatore specifico per l’uso su strada, che comprende le informazioni di cui al paragrafo 2, è messo a disposizione insieme alla macchina mobile non stradale:
a)
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione; e
b)
in formato cartaceo o in un formato elettronico facilmente accessibile.
Se il manuale dell’operatore è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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