Art. 39
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
In vigore dal 19 dic 2024
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
1. I servizi tecnici possono subappaltare alcune delle attività per le quali sono stati designati ai sensi dell’, paragrafo 1, o fanno svolgere tali attività da un’affiliata, solo con il consenso dell’autorità di omologazione designante.
2. Qualora subappaltino compiti specifici connessi alle categorie di attività per le quali sono stati designati oppure ricorrano a un’affiliata, i servizi tecnici garantiscono che il subappaltatore o l’affiliata soddisfano le prescrizioni di cui all’ e ne informano l’autorità di omologazione designante.
3. I servizi tecnici si assumono l’intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o affiliate, indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti.
4. I servizi tecnici tengono a disposizione dell’autorità di omologazione designante i documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e dei compiti da essi svolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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