Art. 41

Servizi tecnici interni accreditati del fabbricante

In vigore dal 19 dic 2024
Servizi tecnici interni accreditati del fabbricante 1.   Il servizio tecnico interno accreditato di un fabbricante può essere designato solo ai fini dello svolgimento delle attività appartenenti alla categoria A di cui all’, paragrafo 1, lettera a). Tale servizio tecnico è separato e distinto dall’impresa e non partecipa alla progettazione, alla fabbricazione, alla fornitura o alla manutenzione delle macchine mobili non stradali, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti sottoposti alla sua valutazione. 2.   Il servizio tecnico interno accreditato è designato dall’autorità di omologazione di uno Stato membro e rispetta le prescrizioni seguenti: a) il servizio tecnico interno accreditato è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento, quale definito all’, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e conformemente alle norme di cui all’ del presente regolamento; b) il servizio tecnico interno accreditato è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l’organizzazione e dispone, all’interno dell’impresa di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l’imparzialità all’organismo nazionale di accreditamento competente; c) né il servizio tecnico interno accreditato né il suo personale intraprendono alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati; d) il servizio tecnico interno accreditato fornisce i propri servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte. 3.   I servizi tecnici interni accreditati non devono essere notificati alla Commissione ai fini dell’, ma l’impresa di cui fanno parte o l’organismo nazionale di accreditamento trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all’autorità di omologazione designante, su richiesta di quest’ultima.
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Servizi tecnici interni accreditati del fabbricante (Art. 41 Regolamento (UE) 2025/14) — Testo vigente | Portale Normativo