Art. 43
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
In vigore dal 19 dic 2024
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici
1. L’autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio tecnico candidato e, se del caso, eventuali subappaltatori o affiliate, sono stati valutati in ordine alla loro conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2. La valutazione su cui si basa la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente alle norme stabilite in un atto delegato di cui all’. La relazione di valutazione è riveduta almeno ogni tre anni.
3. La relazione di valutazione è inviata alla Commissione, su richiesta di quest’ultima. In tali casi, se la valutazione non è basata sul certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento attestante che il servizio tecnico soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento, l’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione le prove documentali attestanti la competenza del servizio tecnico e le modalità predisposte per garantire che quest’ultimo sia periodicamente controllato dall’autorità di omologazione designante e soddisfi le prescrizioni di cui al presente regolamento e agli atti adottati a norma dello stesso.
4. L’autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico ai sensi dell’, paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione, effettuata da controllori indipendenti, dell’attività oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purché siano gestiti separatamente dal personale che esegue l’attività oggetto della valutazione.
5. Un servizio tecnico interno accreditato soddisfa le disposizioni pertinenti del presente articolo.
Storico versioni
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