Art. 40
Designazione dei servizi tecnici
In vigore dal 19 dic 2024
Designazione dei servizi tecnici
1. A seconda della loro sfera di competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle categorie di attività seguenti:
a)
categoria A: servizi tecnici che eseguono le prove di cui al presente regolamento presso le proprie strutture;
b)
categoria B: servizi tecnici che effettuano la supervisione di prove previste dal presente regolamento, qualora tali prove siano eseguite presso strutture del fabbricante o di terzi;
c)
categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal fabbricante per controllare la conformità della produzione;
d)
categoria D: servizi tecnici che effettuano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla sorveglianza della conformità della produzione.
2. L’autorità di omologazione può essere designata quale servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al paragrafo 1.
3. I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi dell’, possono essere notificati ai fini dell’, ma solo se tale accettazione di servizi tecnici è prevista da un accordo bilaterale tra l’Unione e il paese terzo in questione. Ciò non impedisce a un servizio tecnico istituito ai sensi della normativa nazionale conformemente all’, paragrafo 2, di stabilire affiliate in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.
Storico versioni
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