Art. 44
Procedure di notifica
In vigore dal 19 dic 2024
Procedure di notifica
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, persone responsabili e categoria di attività di ciascun servizio tecnico che hanno designato, nonché eventuali modifiche successive di tali designazioni. Tale notifica indica gli elementi elencati all’, paragrafo 2, o qualsiasi altro elemento specificato negli atti delegati di cui al secondo comma di tale paragrafo per i quali i servizi tecnici sono stati designati.
2. Un servizio tecnico può svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, per conto dell’autorità di omologazione designante competente per l’omologazione solo se è stato in precedenza notificato alla Commissione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il servizio tecnico di cui al paragrafo 2 può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà ai sensi dell’, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni successiva modifica di rilievo della designazione.
5. Se un’organizzazione specifica o un’entità competente che svolge un’attività non rientrante fra quelle di cui all’, paragrafo 1, deve essere designata in conformità degli atti adottati a norma del presente regolamento, la notifica è effettuata ai sensi del presente articolo.
6. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi dei servizi tecnici notificati ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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