Art. 45

Modifiche delle designazioni

In vigore dal 19 dic 2024
Modifiche delle designazioni 1.   Qualora un’autorità di omologazione accerti o sia informata del fatto che un servizio tecnico da essa designato non è più conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento o non adempie ai suoi obblighi, l’autorità di omologazione designante limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell’inadempimento di tali obblighi, e ne informa tale servizio tecnico. Lo Stato membro che ha notificato il servizio tecnico ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all’, paragrafo 6. 2.   In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell’attività del servizio tecnico, l’autorità di omologazione designante adotta le misure necessarie a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell’autorità di omologazione designante o dell’autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime.
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