Art. 46

Contestazione della competenza dei servizi tecnici

In vigore dal 19 dic 2024
Contestazione della competenza dei servizi tecnici 1.   La Commissione indaga su tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico o al costante rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili e delle responsabilità che gli competono. 2.   Lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della designazione del servizio tecnico in questione. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4.   Qualora accerti che un servizio tecnico non è conforme alle prescrizioni per la sua designazione, o non lo è più, la Commissione ne informa lo Stato membro dell’autorità di omologazione designante. Qualora necessario, la Commissione chiede a tale Stato membro di limitare, sospendere o ritirare la designazione. Se uno Stato membro non adotta le misure correttive necessarie, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o ritirare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all’, paragrafo 6.
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Contestazione della competenza dei servizi tecnici (Art. 46 Regolamento (UE) 2025/14) — Testo vigente | Portale Normativo