Art. 6

Obblighi di segreto professionale per i singoli esperti

In vigore dal 18 dic 2024
Obblighi di segreto professionale per i singoli esperti Il segretariato HTA garantisce che alle consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali partecipino solo i singoli esperti che hanno firmato un accordo di riservatezza.
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Obblighi di segreto professionale per i singoli esperti (Art. 6 Regolamento (UE) 2024/3169) — Testo vigente | Portale Normativo