Art. 10

Contributi di singoli esperti alle consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 18 dic 2024
Contributi di singoli esperti alle consultazioni scientifiche congiunte Entro 30 giorni dalla presentazione del pacchetto informativo modificato di cui all’, paragrafo 3, o, se la consultazione scientifica congiunta sui medicinali è condotta parallelamente all’acquisizione del parere scientifico, entro 30 giorni dalla convalida della domanda di cui all’, paragrafo 5, lettera e), il sottogruppo JSC, tramite il segretariato HTA, condivide il pacchetto informativo con i singoli esperti selezionati conformemente all’ e dà loro la possibilità di fornire contributi alla consultazione scientifica congiunta.
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