Art. 11

Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le consultazioni scientifiche congiunte

In vigore dal 18 dic 2024
Consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi durante le consultazioni scientifiche congiunte 1.   In qualsiasi momento durante la consultazione scientifica congiunta sui medicinali il sottogruppo JSC, attraverso il segretariato HTA, può chiedere contributi sulla malattia e sul settore terapeutico pertinenti per il medicinale alle organizzazioni dei pazienti, alle organizzazioni degli operatori sanitari o alle società cliniche e scientifiche attraverso i membri della rete di portatori di interessi istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2282, rispettando nel contempo il carattere riservato della richiesta di consultazione scientifica congiunta. 2.   Se la consultazione scientifica congiunta sui medicinali è condotta parallelamente all’acquisizione del parere scientifico, il segretariato HTA condivide i contributi di cui al paragrafo 1 con l’Agenzia europea per i medicinali contestualmente alla loro condivisione con il sottogruppo JSC.
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